LE
DIMISSIONI CON LA LEGGE FORNERO
QUESITO ANTICRISI ALL'AVVOCATO MARCO
BAIO
QUESITO:
ONLUS
CON FINANZIAMENTO PROVINCIALE, DIPENDENTE DIMISSIONI
VOLONTARIE CON DECORRENZA 01/09/2013, PER PENSIONAMENTO,
NON E' STATA FATTA LA CONVALIDA. LA DIPENDENTE HA
CHIESTO IL REINTEGRO IN DATA 25/10/2013. SI PUO'
RIFIUTARE IL REINTEGRO, DIMOSTRANDO IN VARI MODI LA
VOLONTARIETA' DELLA DIPENDENTE A CESSARE IL RAPPORTO DI
LAVORO? (RICHIESTA INPS PER PENSIONAMENTO PROTOCOLLATA E
POI NON ACCETTATA) GRAZIE E CORDIALI SALUTI.
RISPOSTA:
Spett.le
Onlus, innanzitutto Vi ringrazio per esserVi rivolti al
Team Legale del Centro Anticrisi.
In
merito al Vs quesito, sulla scorta delle informazioni
rese, son a fornirVi il seguente breve parere.Con la
nuova normativa (legge Fornero in vigore dal 18 luglio
2012), la lettera di dimissioni diventa solo il primo
momento del percorso di uscita dal lavoro, perché la
risoluzione del rapporto diventa efficace solo dopo che
è stata messa in atto una specifica procedura.In
particolare, dopo la ricezione delle dimissioni (data
non da Voi esplicitata), ed entro 30 giorni da questo
momento, il datore di lavoro deve preoccuparsi di
acquisire dal lavoratore la convalida delle dimissioni,
invitandolo – in forma scritta – a confermare
formalmente la propria volontà di lasciare il
lavoro.Una volta ricevuto l'invito, ed entro sette
giorni da questo momento, il lavoratore ha di fronte a sé
diverse opzioni per convalidare l'atto di recesso dal
rapporto.La prima forma di convalida si può ottenere
presso alcune sedi che già svolgono importanti funzioni
in materia di lavoro, come la direzione territoriale del
lavoro, il centro per l'impiego territorialmente
competenti, o le sedi individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative a livello nazionale.In
alternativa a questa strada, il lavoratore può
convalidare le dimissioni sottoscrivendo una
dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione
della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
che l'azienda è obbligata a inviare al centro per
l'impiego entro cinque giorni dalla data in cui è
prevista la cessazione del rapporto.In aggiunta a queste
procedure, il ministero del Lavoro, con un decreto,
potrebbe prevederne altre: è auspicabile che questa
opzione sia usata per trovare forme più agili di
esecuzione della procedura.Come detto è importante che
sia trascorso un periodo di sette giorni dal ricevimento
da parte del lavoratore dell'invito del datore del
lavoro a presentarsi per convalidare o confermare le
dimissioni secondo le modalità sopra estese.In tale
ultimo caso occorrerebbe innanzitutto sapere se tale Vs
invito è stato effettuato o meno.Ora, quindi, tornando
al caso di specie, pur non essendo da Voi precisato se
vi è stata tempestività e attenzione agli oneri di cui
sopra, cosa chiara è che il dipendente non ha
convalidato le proprie dimissioni. In tal senso, essendo
la disciplina da ritenersi strettamente tassativa, a
nulla varrebbe quale ulteriore indice di volontà la
circostanza sulla domanda di pensionamento all'Inps
(anch'essa non perfezionata) che contrasti con la
formulata volontà di continuare il rapporto lavorativo
(lettera del dipendente del 25.10 u.s.).
Sulla
scorta di quanto detto, pertanto, non sarà legittimo
rifiutare il reintegro salvo diversi ed ulteriori
elementi.
Resto
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo i
miei migliori saluti.
Avvocato
MARCO
BAIO
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