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ANTICRISI è un servizio dello Studio "Addestramento Anticrisi & Psicoterapia" del Dott. Gianni Lanari finalizzato a definire comportamenti, pensieri ed emozioni per uscire dal tunnel della crisi

 

LE DIMISSIONI CON LA LEGGE FORNERO



QUESITO ANTICRISI ALL'AVVOCATO MARCO BAIO

 

QUESITO: 

ONLUS CON FINANZIAMENTO PROVINCIALE, DIPENDENTE DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 01/09/2013, PER PENSIONAMENTO, NON E' STATA FATTA LA CONVALIDA. LA DIPENDENTE HA CHIESTO IL REINTEGRO IN DATA 25/10/2013. SI PUO' RIFIUTARE IL REINTEGRO, DIMOSTRANDO IN VARI MODI LA VOLONTARIETA' DELLA DIPENDENTE A CESSARE IL RAPPORTO DI LAVORO? (RICHIESTA INPS PER PENSIONAMENTO PROTOCOLLATA E POI NON ACCETTATA) GRAZIE E CORDIALI SALUTI.

 

RISPOSTA:

Spett.le Onlus, innanzitutto Vi ringrazio per esserVi rivolti al Team Legale del Centro Anticrisi.

In merito al Vs quesito, sulla scorta delle informazioni rese, son a fornirVi il seguente breve parere.Con la nuova normativa (legge Fornero in vigore dal 18 luglio 2012), la lettera di dimissioni diventa solo il primo momento del percorso di uscita dal lavoro, perché la risoluzione del rapporto diventa efficace solo dopo che è stata messa in atto una specifica procedura.In particolare, dopo la ricezione delle dimissioni (data non da Voi esplicitata), ed entro 30 giorni da questo momento, il datore di lavoro deve preoccuparsi di acquisire dal lavoratore la convalida delle dimissioni, invitandolo – in forma scritta – a confermare formalmente la propria volontà di lasciare il lavoro.Una volta ricevuto l'invito, ed entro sette giorni da questo momento, il lavoratore ha di fronte a sé diverse opzioni per convalidare l'atto di recesso dal rapporto.La prima forma di convalida si può ottenere presso alcune sedi che già svolgono importanti funzioni in materia di lavoro, come la direzione territoriale del lavoro, il centro per l'impiego territorialmente competenti, o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.In alternativa a questa strada, il lavoratore può convalidare le dimissioni sottoscrivendo una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che l'azienda è obbligata a inviare al centro per l'impiego entro cinque giorni dalla data in cui è prevista la cessazione del rapporto.In aggiunta a queste procedure, il ministero del Lavoro, con un decreto, potrebbe prevederne altre: è auspicabile che questa opzione sia usata per trovare forme più agili di esecuzione della procedura.Come detto è importante che sia trascorso un periodo di sette giorni dal ricevimento da parte del lavoratore dell'invito del datore del lavoro a presentarsi per convalidare o confermare le dimissioni secondo le modalità sopra estese.In tale ultimo caso occorrerebbe innanzitutto sapere se tale Vs invito è stato effettuato o meno.Ora, quindi, tornando al caso di specie, pur non essendo da Voi precisato se vi è stata tempestività e attenzione agli oneri di cui sopra, cosa chiara è che il dipendente non ha convalidato le proprie dimissioni. In tal senso, essendo la disciplina da ritenersi strettamente tassativa, a nulla varrebbe quale ulteriore indice di volontà la circostanza sulla domanda di pensionamento all'Inps (anch'essa non perfezionata) che contrasti con la formulata volontà di continuare il rapporto lavorativo (lettera del dipendente del 25.10 u.s.).

Sulla scorta di quanto detto, pertanto, non sarà legittimo rifiutare il reintegro salvo diversi ed ulteriori elementi.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo i miei migliori saluti.

Avvocato MARCO BAIO

 

 

 

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