COME
COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO IL MIO PROBLEMA SULLO
STRESS LAVORO CORRELATO
QUESITO ANTICRISI ALL'AVVOCATO MARCO
BAIO
QUESITO:
Devo
comunicare al mio Datore di Lavoro, il mio problema
sullo "stress correlato"; avevo già trasmesso
al R.L.S. la trasmissione come segue :
Gent.le
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Spero
che nel suo ruolo e compito sia in possesso di aver
valutato fattori lavorativi potenzialmente stressanti, e
non lo stress; deve in particolare controllare che vi
sia l'adozione di misure idonee e concrete per l'eliminazione
o la riduzione del potenziale stressogeno dei vari
fattori lavorativi. A questo scopo chiedo di darmi una
risposta alla presente e allo stesso D.Lgs. 81/08
decreta che nella redazione del documento della
valutazione dei rischi si deve fare riferimento a tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'Accordo europeo dell'8 Ottobre 2004 (art.
28, comma1).Ecco perchè chiedo che mi rappresenti,
applicando in maniera consapevole e partecipata, un
percorso di valutazione dello stress lavoro-correlato
che rappresenti una presa di coscienza dell'azienda e
del lavoratore sullo specifico rischio. Dal 31 dicembre
2010 è ormai obbligatoria l'effettuazione della
valutazione del rischio stress lavoro correlato (art. 28
comma 1 bis D.Lgs.81/08, D.Lgs.106/09).La valutazione
del rischio da stress lavoro correlato viene effettuata
dal Datore di Lavoro avvalendosi del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli
Addetti al Servizio, con il coinvolgimento del Medico
Competente e dei RLS. Inoltre (art. 29 comma 3 D.Lgs
81/08) il DVR deve essere immediatamente rielaborato in
occasione di modifiche del processo produttivo o dellorganizzazion
e del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
Cordialmente,
Dott.
XXXXXXXXXX
RISPOSTA:
Egr.
Dottore,
nel
rigraziarLa per essersi rivolto al Team dello Sportello
Anticrisi, Le significo quanto segue:
Innanzitutto,
Le rammento che avendo posto il Suo quesito tramite il
sito www.anticrisi.biz
ha accettato le condizioni di cui alla liberatoria e
alle note legali in esso esplicitate e la presente
risposta sarà da considerarsi esclusivamente
informativa, con autorizzazione nei confronti del
titolare del sito e dei professionisti suoi
collaboratori alla raccolta e al trattamento dei dati
forniti nel rispetto della legge n. 196/2003 ed
autorizzazione inoltre in favore del sito www.anticrisi.biz
alla pubblicazione in forma anonima del tuo quesito e
della relativa risposta.
Sulla
scorta delle informazioni rese:
mi
pare abbia richiesto come segnalare al datore di lavoro
i rischi dati da un possibile stress correlato
nell'ambito del rapporto lavorativo. Ciò è stato
segnalato da Lei nella comunicazione già inoltrata al
nominato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Effettivamente, a
partire da gennaio 2011, è previsto per legge (si veda
articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 81/2008)
che il datore di lavoro effettui la valutazione del
rischio di stress lavoro-correlato e lo inserisca nel
documento di valutazione dei rischi cui sono esposti i
lavoratori della sua azienda.Tale impostazione deriva da
un riconoscimento via via sempre più penetrante anche
nell'ordinamento giuridico europeo.D'altra parte, il
nuovo Testo Unico sulla sicurezza dispone che il datore
di lavoro valuti tutti i rischi, "compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato" (decreto legislativo 81/2008,
articolo 28, comma 1), ampliando e definendo così
quanto previsto nella normativa degli anni '90 (decreto
legislativo 626/1994, articolo 4 e successive modifiche
e integrazioni) inoltre viene stabilito che la
valutazione del rischio di stress da lavoro sia
effettuata sulla base di specifiche indicazioni
metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva
permanente presso il Ministero del lavoro (il quale ha
provveduto il 18 novembre 2010 con lettera circolare del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali). Ciò
detto, potrà utilmente comunicare al datore di lavoro
in forma libera e senza formule sacramentali, ma in
maniera dettagliata e non generica, ogni rischio da Lei
individuato e segnalare gli eventuali inadempimenti del
medesimo nonché del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza il quale, ad esempio potrà essere stato
inerte dopo la Sua segnalazione (contenente ovviamente
un diffida a mettersi a norma).In difetto di riscontro
e/o risoluzione potrà utilmente adire l'autorità
giurisdizionale che, accertata rigorosamente la prova
dello stress in questione, potrà emettere provvedimento
di condanna con imposizione di rimuovere i rischi
accertati. Il mio Studio, il quale ha maturato una
significativa esperienza anche in subiecta materia, si
rende disponibile, previo fornirsi di ulteriori
informazioni/dettagli e documentazione (specie
sull'attività lavorativa da svolgersi), nell'assisterLa
ai costi contenuti dati dall'adesione al progetto
Anticrisi, in una opportuna e qualificata difesa tecnica
stragiudiziale e se necessario giudiziale al fine di
tutelare al meglio i Vs interessi.
Distinti
saluti
Avvocato
MARCO
BAIO
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